La normativa di riferimento relativa alle biciclette elettriche è contenuta nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risalente al 31 gennaio 2003 il quale ha recepito la Direttiva Europea 2002/24/CE.
Il decreto definisce con precisione i requisiti delle biciclette elettriche che riportiamo di seguito:
'dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare'.
Si tratta pertanto di mezzi a pedale e propulsione in parte muscolare ed in parte meccanica e, qualora presentino le caratteristiche dettate dal codice della strada sono vere e proprie biciclette a tutti gli effetti e pertanto, il loro utilizzo presenta notevoli vantaggi:
- non ci sono spese per bollo
- non ci sono spese per assicurazione
- non vi è l'obbligo di utilizzare il casco
- non ci sono problemi di parcheggio
- non si alimenta il mezzo a benzina e quindi si risparmia : il costo medio di una ricarica completa di una batteria che «dura» 35 Km è di 0,15 euro !
- non si inquina
- si fa ginnastica in maniera sana, allegra e naturale
- si contribuisce a migliorare la mobilità urbana
- grazie al motore, è possibile utilizzare la bicicletta in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità e non solo per un giro in città o per fare la spesa, ma anche per andare quotidianamente al lavoro, senza doversi cambiare o fare la doccia
E' da ricordare ancora una volta che i mezzi diversi da quelli con le caratteristiche previste dal Codice della Strada (ad esempio quelli dotati di acceleratore manuale autonomo o interruttore per l'accensione del motore elettrico) non rientrano tra quelli elettrici a pedalata assistita.